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Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - criteri di applicazione – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5175 del 12/06/1987

Datore di lavoro non affiliato all'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di categoria - patto di applicazione di quest'ultimo - ricezione formale - configurabilità - conseguenze - successive modifiche od integrazioni ad opera di contratti collettivi di livello territoriale più limitato - rilevanza - ricezione materiale - differenze - fattispecie relativo a rinvio da un accordo aziendale al contratto collettivo dell'autotrasporto merci ed alla conseguente applicabilità della contrattazione integrativa regionale richiamata da quest'ultimo.

Ove il datore di lavoro, pur non essendo affiliato alla associazione sindacale che ha stipulato il contratto collettivo di categoria, si sia non di meno pattiziamente obbligato ad applicare tale contratto collettivo, si ha un'ipotesi di ricezione formale che ha ad oggetto la stessa fonte di produzione della normativa collettiva - richiamata per determinare, per relationem, il contenuto del contratto individuale di lavoro - e che quindi comprende anche le eventuali successive modifiche od integrazioni ad opera di contratti collettivi di livello territoriale più limitato, a differenza della mera ricezione materiale che invece si riferisce unicamente ad un determinato testo contrattuale senza che possano rilevare ogni successiva modificazione o sostituzione. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che il datore di lavoro - il quale, benché non affiliato sindacalmente, si era impegnato con accordo aziendale ad applicare il contratto collettivo dello autotrasporto merci - era altresì obbligato al rispetto della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale cui faceva riferimento in particolare l'art. 41 CCNL 26 luglio 1979 per i dipendenti di aziende di autotrasporto per l'introduzione e la quantificazione di un emolumento retributivo denominato premio di operosità).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5175 del 12/06/1987