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Lavoro - lavoro subordinato - retribuzione - gratificazioni - tredicesima mensilità - sospensione del rapporto - sciopero - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6061 del 13/11/1982

C.c.n.l. 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico - interpretazione della espressione "lavoratore considerato in servizio" - criteri - impossibilità sopravvenuta della prestazione e assenza dovuta a sciopero - distinzione - rilevanza.

Nell'interpretazione dell'art. 15 del C.C.n.L. 19 aprile 1973 per il settore metalmeccanico (riprodotto nel successivo C.C.n.L. 1 maggio 1976) che prevede la corresponsione della tredicesima mensilità o gratifica natalizia "al lavoratore considerato in servizio", il giudice - in relazione all'ipotesi in cui il rapporto di lavoro, in Mancanza di prestazione lavorativa, non si risolva e si considera soltanto sospeso - deve distinguere il caso della impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel quale il rischio della Mancanza di questa si trasferisce sul datore di lavoro senza alcuna incidenza sul diritto alla retribuzione (malattia, infortunio, gravidanza, ecc.) dal caso in cui l'assenza dal lavoro sia dovuta a sciopero, il quale, sebbene si concreti nell'Esercizio di un diritto garantito dalla Costituzione, determina, con la sospensione del rapporto di lavoro, il temporaneo venir meno della obbligazione di pagamento della retribuzione, nella quale rientra anche la tredicesima mensilità.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6061 del 13/11/1982