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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5850 del 01/07/1997

Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Licenziamento "ingiurioso" - Estremi -Onere della prova - Incidenza sul lavoratore.

Qualora sia stata accertata l'illegittimità del licenziamento, il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi in cui il provvedimento espulsivo, per la forma e la modalità della sua adozione e per le conseguenze morali e sociali che ne derivano, rappresenti un atto "ingiurioso", cioè lesivo del decoro, della dignità o dell'onore del lavoratore licenziato. Tale carattere di ingiuriosità del licenziamento non si identifica con la mera mancanza di giustificazione dello stesso e va rigorosamente provato da chi lo adduce, che deve altresì dimostrare l'"an" e il "quantum" del pregiudizio lamentato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5850 del 01/07/1997