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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto individuale di lavoro subordinato - assunzione - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1804 del 19/02/1987

Bando di concorso del datore di lavoro operante nell'ambito dell'autonomia privata - natura - commissione esaminatrice espressione ed emanazione del datore di lavoro e commissione esterna operante come organo collegiale arbitratore - distinzione - rilevanza - legittimazione del datore di lavoro medesimo ad impugnare gli atti della commissione - riferimento esclusivo alla seconda delle predette - facoltà di autoannullamento da parte di un ente pubblico economico - esclusione.

Ove per legge, o per contratto collettivo, o per libera autodeterminazione, il datore di lavoro - il quale operi nell'ambito dell'autonomia privata (quale un ente pubblico economico) - sia ricorso ad un bando di concorso per selezionare i soggetti da assumere in relazione a determinate qualifiche o mansioni - bando il quale ha natura non già di promessa al pubblico, bensì di offerta al pubblico che può avere ad oggetto, secondo il concreto contenuto delle clausole del bando stesso, sia un contratto di lavoro definitivo, sia un mero contratto preliminare, e che comunque vincola il proponente nei confronti di coloro che, collocatisi utilmente nella graduatoria all'esito del procedimento concorsuale, ritengano di accettare l'offerta medesima - occorre distinguere l'ipotesi in cui la commissione esaminatrice costituisca, per la sua composizione, espressione ed emanazione dello stesso datore di lavoro (talché egli è responsabile, per culpa in eligendo o in vigilando, delle manchevolezze di quest'ultima nello espletamento del compito di selezione) e l'ipotesi in cui la commissione stessa possa invece qualificarsi come esterna, quale organo collegiale arbitratore (per essere minoritaria la partecipazione di dipendenti del datore di lavoro ovvero per esservi una presenza paritaria di questi con rappresentanti delle organizzazioni sindacali); in quest'ultimo caso anche lo stesso datore di lavoro è titolare di un interesse tutelato ad ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di annullamento degli Atti della commissione denunciando determinate irregolarità da questa compiute nella sua attività di arbitratore, mentre deve escludersi - ove anche si tratti di ente pubblico economico - ogni facoltà di autoannullamento, essendo incompatibile col regime privatistico della procedura concorsuale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1804 del 19/02/1987