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Lavoro - lavoro subordinato - associazioni sindacali - sindacati (postcorporativi) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9043 del 06/07/2000

Associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro - Disciplina applicabile - Rappresentanza giudiziale - Individuazioni - Fonti - Fattispecie.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro sono tradizionalmente inquadrate tra le associazioni non riconosciute, in considerazione della loro natura di gruppi -di lavoratori o datori di lavoro- organizzati in modo stabile e provvisti di strumenti finanziari e organizzativi adeguati per lo svolgimento di una attività comune di autotutela. In assenza di una legislazione di attuazione dell'art. 39, parte seconda, della Costituzione per la relativa disciplina occorre far riferimento alla normativa dettata dagli artt. 36, 37 e 38 cod.civ.. Ne consegue che le suddette associazioni, in base all'art. 36, comma secondo, cod.civ.cit., possono stare in giudizio nelle persone alle quali dal rispettivo statuto è attribuita, secondo l'usuale terminologia, la presidenza o la direzione, salvi restando i principi più volte affermati da questa Corte in materia di elementi rilevanti ai fini dell'esistenza di una associazione non riconosciuta con riguardo agli organismi interni (sezioni, rappresentanze sindacali aziendali etc.) delle associazioni stesse ai quali, com'è noto, può essere riconosciuta la possibilità di stare in giudizio autonomamente, sempre per mezzo delle persone indicate nell'art. 36 cit.. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della sezione di Altamura della CNA-Confederazione Nazionale Artigianato, in un giudizio promosso per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da parte di un aderente che aveva svolto per alcuni anni attività di contabilità in favore della sezione stessa, sul rilievo dell'indubitabilità della presenza di un ente organizzato esistente e operante di fatto e costituente, quindi, un centro autonomo di interessi).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9043 del 06/07/2000