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Lavoro - Lavoro subordinato - Lavoro dei minori di età – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 71 del 08/01/1991

Retribuzioni - Determinazioni - Scatti d'anzianità - Maturazione dal compimento del ventesimo anno di età - Clausola contrattuale relativa - Nullità.

Contrasta con il principio costituzionale, posto dall'art. 37, terzo comma, Cost., che garantisce ai lavoratori minorenni a parità di lavoro il diritto alla parità di retribuzione e, comunque, con il principio di non discriminazione, desumibile dall'art. 3 Cost., nonché dall'art. 15 dello Statuto dei lavoratori e da fonti di diritto internazionale e comunitario, la clausola del contratto collettivo che preveda la maturazione degli aumenti periodici di anzianità (cosiddetti scatti di anzianità) dal compimento del ventesimo anno di età, anche nel vigore della legge n. 39 del 1975, che ha fissato la maggiore età al compimento del diciottesimo anno.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 71 del 08/01/1991