Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017

Decorrenza della prescrizione - Dalla cessazione del rapporto in assenza di stabilità reale – Successivo riconoscimento della natura subordinata – Crediti derivanti da incarichi di dirigente – Inclusione.

La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché quelli derivanti da incarichi dirigenziali.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017