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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto – Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 12911 del 23/05/2017

Assunzione - collocamento al lavoro - ciechi, invalidi e mutilati - assunzione obbligatoria - Servizi di vigilanza privata - Obbligo di rispetto delle norme sul collocamento obbligatorio e delle quote di riserva - Fondamento - Tassatività delle ipotesi di esclusione degli obblighi di collocamento obbligatorio - Fattispecie.

Sono obbligate al collocamento dei disabili con le relative quote di riserva, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l. n. 68 del 1999, anche le imprese che esercitano servizi di vigilanza privata, salvo eccezioni espressamente autorizzate dalle autorità competenti, nella ricorrenza di specifiche condizioni e previo versamento di contributi in favore dei fondi per l'occupazione delle persone con disabilità, in considerazione della tassatività delle ipotesi di esclusione dagli obblighi di collocamento obbligatorio di cui alla legge citata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inapplicabile ad un istituto di vigilanza privata la norma di cui all’art. 3, comma 4, della l. n. 68 del 1999, che esclude l’operatività delle quote di riserva “nei servizi di polizia” in settori diversi da quelli amministrativi, in quanto norma speciale, insuscettibile di applicazione analogica).

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 12911 del 23/05/2017