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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - obiettivo - Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13379 del

Licenziamento per soppressione di posto - Svolgimento di mansioni promiscue - Obbligo di "repechage" anche per svolgimento di mansioni inferiori – Configurabilità.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore, qualora questi svolgeva ordinariamente in modo promiscuo mansioni inferiori, oltre quelle soppresse, sussiste a carico del datore di lavoro l’obbligo di “repechage” anche in ordine alle mansioni inferiori.

Corte di Cassazione Sez. L , Sentenza n. 13379 del 26/05/2017