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Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - cassa integrazione guadagni - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15065 del 19/06/2017

Straordinaria - Corresponsione delle quote di trattamento di anzianità o di fine rapporto maturate dai lavoratori durante il collocamento in CIGS - Soggetto obbligato - Fattispecie regolate dall'art. 21, commi 5 e 6, della l. n. 675 del 1977 - Previsione del pagamento delle suddette quote esclusivamente da parte del Fondo per la mobilità della manodopera - Fondamento.

In materia di integrazione salariale e pagamento delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nel periodo di c.i.g., per le fattispecie che continuano ad essere regolate dall'art. 21, commi 5 e 6, della l. n. 675 del 1977, direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in c.i.g.s. per il periodo di integrazione salariale, non è l'INPS, ma è il "Fondo per la mobilità della manodopera" istituito dall'art. 28 della stessa l. n. 675 del 1977, atteso che le disposizioni di cui all'art. 21 sono state abrogate dall'art. 8 del d.l. n. 86 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. citato e per i relativi periodi successivi alla predetta data. A tal fine, ciò che rileva è la data della domanda di c.i.g., anteriore o successiva al 23 marzo 1988, giorno di entrata in vigore del menzionato d.l. n. 86 del 1988, restando irrilevanti il periodo di riferimento e la eventuale proroga del beneficio, che non equivale a nuova concessione.

Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 15065 del 19/06/2017