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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d'opera) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13790 del 06/07/2016

Licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto - Inesistenza - Attribuzione del rapporto di lavoro effettivo all'appaltante.

Il licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto è giuridicamente inesistente, atteso che l'appaltatore interposto è estraneo al rapporto di lavoro effettivo che intercorre direttamente con l'appaltante, sicché, anche nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato anteriormente alla dichiarazione giudiziale di illiceità dell'appalto, il lavoratore può far valere il rapporto costituitosi "ex lege" con l'interponente.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13790 del 06/07/2016