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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13873 del 07/07/2016

Fondo di solidarietà ex d.m. n. 158 del 2000 - Misura della retribuzione utile ai fini contributivi - Disponibilità delle parti - Esclusione - Fondamento.

In tema di previdenza contributiva e in applicazione della disciplina prevista dal d.m. n. 158 del 2000, istitutivo, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ai fini della determinazione della retribuzione utile, su cui deve essere calcolata la contribuzione per i periodi di erogazione straordinaria di sostegno al reddito, occorre fare riferimento alla regole previste ex art. 10, commi 12 e 7, del d.m. medesimo (l'ultima mensilità di retribuzione percepita dall'interessato, secondo il criterio comune dell'1/360 della retribuzione annua per ogni giornata) e non agli accordi raggiunti tra lavoratore ed istituto di credito.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13873 del 07/07/2016