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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18190 del 16/09/2016

Licenziamento collettivo - Individuazione dei lavoratori - Limitazione della scelta ad una unità produttiva - Ammissibilità - Condizioni - Fungibilità delle mansioni - Oneri di deduzione e prova a carico dei lavoratori - Sussistenza.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti della azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18190 del 16/09/2016