Skip to main content

Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18309 del 19/09/2016

Contratto di apprendistato - Facoltà di recesso - Violazione del termine di preavviso - Conseguenze - Fondamento.

In tema di contratto di apprendistato, il datore di lavoro può recedere al termine del rapporto con tempestiva disdetta, la quale, in forza del disposto di cui all'art. 1218 c.c., richiamato dall'art. 55 della legge n. 25 del 1955, "ratione temporis" applicabile, deve intervenire nel termine e nei modi stabiliti dalle norme collettive, dagli usi o secondo equità, sicché non è tempestiva se esercitata il giorno prima della conclusione del rapporto di apprendistato, in violazione del termine di preavviso contrattuale, derivandone, in forza dell'art. 19 della l. n. 25 cit., la continuazione del rapporto lavorativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato assoggettato alla regola generale in materia di durata, del tempo indeterminato.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18309 del 19/09/2016