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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Sentenza n. 21418 del 24/10/2016

Valutazione dei rischi ex art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Omessa verifica della presenza di valido documento - Vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo - Configurabilità - Conseguenze.

In tema di contratto a tempo determinato, l'omesso esame, da parte del giudice di appello, del motivo di gravame incentrato sulla carenza di un valido documento di prevenzione dei rischi, tempestivamente dedotta, integra vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo, posto che l'art. 3 del d.lgs. n. 368 del 2001 prevede che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato non è ammessa da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 626 del 1994 e successive modificazioni, incombendo, quindi, sul datore di lavoro l'onere di provare di avere assolto specificamente all'adempimento, secondo quanto richiesto dalla normativa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Sentenza n. 21418 del 24/10/2016