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Lavoro - lavoro subordinato - costituzione del rapporto - durata del rapporto - a tempo determinato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17774 del 08/09/2016

Assunzione a termine per l'esecuzione di un'opera o servizio - Attribuzione marginale a mansioni diverse - Irrilevanza - Fattispecie.

Ai fini della legittimità dell'assunzione a tempo determinato, non ha rilievo la circostanza che il lavoratore sia stato in via marginale adibito a mansioni non strettamente inerenti all'esecuzione dell'opera o del servizio cui fu finalizzata l'assunzione a termine, sempreché la prestazione del medesimo lavoratore, da non valutare in modo parcellizzato, sia impiegata coerentemente con lo scopo di detta assunzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea ad incidere sulla legittimità dell'apposizione del termine la circostanza che il lavoratore, assunto per assicurare l'esecuzione di spettacoli teatrali programmati, era stato adibito anche ad attività concertistiche per soli sette giorni sui quarantanove di durata complessiva del rapporto).

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17774 del 08/09/2016