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Lavoro - lavoro subordinato - diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - prestazione del lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17968 del 13/09/2016

Fruizione di permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Nesso di causalità con la prestazione di assistenza - Necessità - Funzione compensativa - Esclusione - Uso improprio - Conseguenze.

Il permesso ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile, rispetto alla quale l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta, senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17968 del 13/09/2016