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GURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15806 del 02/07/2010

Transazione intervenuta innanzi al giudice straniero - Qualificazione quale transazione giudiziale - Garanzie difensive analoghe a quelle previste dall'ordinamento italiano - Necessità - Interpretazione della transazione - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.

In materia di diritti dei lavoratori, la transazione intervenuta innanzi al giudice straniero può essere qualificata transazione giudiziale, per gli effetti di cui all'art. 410 cod. proc. civ., ove siano assicurate dinanzi all'autorità giudiziaria straniera le garanzie difensive sottese alla richiamata norma, secondo la valutazione - incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata - operata dal giudice di merito, cui compete anche l'interpretazione di tale transazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito italiana che aveva definito la controversia attribuendo rilevanza ad una transazione tra lavoratore e datore di lavoro intervenuta in un giudizio tedesco, assicurando questo una tutela dei diritti delle parti analoga a quella garantita dall'ordinamento italiano).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.15806 del 02/07/2010