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assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 4025 del 01/03/2016

responsabilità - del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro – Responsabilità del datore di lavoro - Liquidazione del danno differenziale - Regime anteriore al d.lgs. n. 38 del 2000 - Decurtazione degli importi percepiti a titolo di rendita INAIL - Esclusione - Fondamento.

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del cd. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria, sicché, per le fattispecie anteriori all'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il datore risponde dell'intero danno non patrimoniale, non potendo essere decurtati gli importi percepiti a titolo di rendita INAIL, corrispondenti, nel regime allora vigente, solo al danno patrimoniale legato al pregiudizio alla capacità lavorativa generica.