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Lavoro - lavoro subordinato - contratto collettivo - interpretazione – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014

Ricorso in cassazione - Denuncia di violazione o falsa applicazione - Parificazione all'errore diritto - Necessità di indicazione del criterio ermeneutico violato - Esclusione - Conseguenze - Art. 384, primo e secondo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità.

La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è parifìcata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché, anch'essa comporta, in sede di legittimità, la riconducibilità del motivo di impugnazione all'errore di diritto, direttamente denunciabile per cassazione, senza che sia necessario indicare, a pena di inammissibilità, il criterio ermeneutico violato. Ne consegue, inoltre, che la cassazione per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., e la decisione della causa nel merito, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 19507 del 16/09/2014