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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11479 del 03/06/2015

Forma scritta a pena di nullità - Prova per testi - Esclusione - Limiti - Poteri officiosi del giudice - Incidenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11479 del 03/06/2015 

Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11479 del 03/06/2015