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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 18/06/2015

Fondo di solidarietà di cui al d.m. 28 aprile 2000, n. 158 - Prevista erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della correlata contribuzione - Accesso alle provvidenze condizionato da previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva - Interpretazione - Accettazione della risoluzione anticipata del rapporto ed acquiescenza al licenziamento - Conseguenze - Impugnazione successiva del licenziamento - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 18/06/2015

Il d.m. 28 aprile 2000, n. 158, istitutivo, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e qualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, ha previsto l'erogazione, a carico di detto Fondo, di assegni straordinari per il sostegno del reddito, in forma rateale, unitamente al versamento della correlata contribuzione ex art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo (art. 5), condizionando l'erogazione degli assegni ed il versamento della contribuzione alla previa rinuncia al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva per l'anticipata risoluzione del rapporto (artt. 10, 11, 14-16). Ne consegue che, alla stregua di una interpretazione sistematica ed alla luce della "ratio" della normativa recata dal citato d.m. (che è quella di contenere al massimo l'eventuale contenzioso derivante dai processi di ristrutturazione aziendale), la rinuncia anzidetta è intesa come accettazione della anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, determinando essa l'acquiescenza al licenziamento e precludendone, quindi, la successiva impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12636 del 18/06/2015