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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - per giustificato motivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13380 del 30/06/2015

Lavoratore con attività fuori dall'azienda con orari liberamente scelti - Inadempimento - Onere probatorio del datore ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 - Indizi - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13380 del 30/06/2015

In tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, qualora il lavoratore sia autorizzato a prestare la propria attività fuori dall'azienda e con orari liberamente scelti come più funzionali all'incarico, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore (nella specie, individuato nella mancata prestazione delle quaranta ore settimanali di lavoro pattuite e nell'omessa effettuazione delle visite ai punti vendita ed ai fornitori) e non può limitarsi a fornire indizi delle asserite violazioni, imponendo al lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 13380 del 30/06/2015