Skip to main content

Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - prestazione d'opera intellettuale - esecuzione dell'opera - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015

Contratto d'opera professionale - Redazione di un progetto di ingegneria - Obbligazione di risultato - Contenuto - Mancato conseguimento di un finanziamento pubblico per la realizzazione dell'opera - Irrilevanza ai fini dell'adempimento contrattuale - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015

L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato poiché ha ad oggetto la sua realizzabilità, sicché, ove il progetto presentato dal professionista sia valido e tecnicamente ed astrattamente idoneo al conseguimento del finanziamento pubblico, l'omessa concreta erogazione di quest'ultimo non rileva ai fini dell'adempimento contrattuale, trattandosi di oggetto estraneo al risultato da garantire e, invece, condizionato da variabili indipendenti dalla prestazione professionale, come la sussistenza di fondi sufficienti presso la P.A. o la preferenza da quest'ultima accordata al perseguimento di certe finalità pubbliche, piuttosto che di altre.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17048 del 20/08/2015