Skip to main content

Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9222 del 07/05/2015

Termine per la notificazione - Natura ordinatoria - Conseguenze - Prorogabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9222 del 07/05/2015

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, previsto dall'art. 415, quarto comma, cod. proc. civ., ha natura ordinatoria ed è pertanto prorogabile ad istanza di parte, prima della scadenza, risultando garantite le esigenze del contenimento del processo entro limiti ragionevoli e di salvaguardia del diritto di difesa della controparte dalla natura perentoria del termine per la costituzione in giudizio del convenuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'eccezione di tardività della notifica del ricorso - di impugnativa di licenziamento - con pedissequo decreto e, ritenuta la contumacia del datore di lavoro, affermato l'illegittimità del recesso per difetto di prova della giustificato motivo oggettivo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9222 del 07/05/2015