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Pagamento a soggetto non legittimato – Cass. n. 3649/2021

Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile - Pagamento a soggetto non legittimato - Responsabilità della banca - Identificazione del prenditore - Documento d'identità - Assenza di segni o altri indizi di falsità - Sufficienza - Fondamento.

Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3649 del 12/02/2021 (Rv. 660494 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176