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Azione del correntista per la rideterminazione del saldo – Cass. n. 29190/2020

Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Addebiti in conto non dovuti - Azione del correntista per la rideterminazione del saldo - Mancata produzione di alcuni estratti conto - Conseguenze - Rigetto automatico della domanda - Esclusione - Verifica della possibilità di desumere la prova deN'indebito "aliunde" - Necessità - Fondamento.

In materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili,ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_1832, Cod_Civ_art_1857

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