Skip to main content

Preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni – Cass. n. 20514/2020

Titoli di credito - assegno bancario -Art. 9 bis della l. n. 386 del 1990 - Preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni - Notifica oltre il termine di dieci giorni - Conseguenza - Rilevanza ai fini dell'iscrizione all'archivio CAI di cui all'art. 10 bis della stessa legge - Esclusione.

La circostanza che il preavviso di revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni sia stato notificato al traente oltre il termine di dieci giorni dalla presentazione al pagamento del titolo, importa che il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di euro 10.329,14 per ogni assegno, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 5, della Legge n. 386 del 1990, ma non produce alcun effetto ai fini dell'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d'Italia (cd. Centrale di allarme interbancaria, CAI), di cui all'art. 10 bis della stessa legge; tale iscrizione comunque non può aver luogo se non dopo il decorso di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento del preavviso di revoca.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20514 del 29/09/2020 (Rv. 659194 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

20514

2020