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Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Opposizione allo stato passivo - Cass. n. 17959/2020

Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - liquidazione - Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Opposizione allo stato passivo - Chiusura della procedura - Improcedibilità del giudizio - Esclusione - Prosecuzione nei confronti del commissario liquidatore - Disciplina sopravvenuta - Irrilevanza - Fattispecie.

A seguito della chiusura della liquidazione coatta amministrativa bancaria, l'opposizione allo stato passivo avanzata ex art. 87 d.lgs. n. 385 del 1993 non diviene improcedibile, bensì prosegue nei confronti del commissario liquidatore già ai sensi dell'originario testo dell'art. 92, comma 8, del menzionato decreto legislativo, senza che rilevi la disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 181 del 2015. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva sanzionato d'improcedibilità l'opposizione al passivo della procedura concorsuale sul presupposto dell'intervenuta chiusura di quest'ultima).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14959 del 14/07/2020 (Rv. 658703 - 01)

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