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Credito - istituti o enti di credito – Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11267 del 11/06/2020 (Rv. 657910 - 02)

Enti creditizi - Giudizi per la dichiarazione dello stato di insolvenza - Atti della Banca d'Italia o dei commissari straordinari - Valore probatorio - Limiti - Fondamento.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - stato d'insolvenza.

Nei giudizi instaurati per la dichiarazione dello stato d'insolvenza degli enti creditizi, gli atti provenienti dalla Banca d'Italia o dai commissari straordinari non hanno il valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. in quanto non sono formati da pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione. Tuttavia tali atti, proprio in ragione della loro origine e delle finalità perseguite dai soggetti che li pongono in essere, costituiscono una legittima fonte di informazione, utile all'accertamento dei fatti di causa in senso stretto, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorre alla formazione del convincimento del giudice, il quale è tenuto ad ammettere le prove che le altre parti deducano per contrastare le risultanze in questo modo acquisite, ma non ad acquisirne d'ufficio per controllare la loro rispondenza al vero.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11267 del 11/06/2020 (Rv. 657910 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2700