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Titoli di credito - assegno bancario - in bianco - Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 731 del 15/01/2020 (Rv. 656756 - 01)

Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità dell'assegno come promessa di pagamento -Prova della promessa a favore del mero possessore - Necessità.

Il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso (nella specie, mancante dell'indicazione del beneficiario), non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 731 del 15/01/2020 (Rv. 656756 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1988, Cod_Civ_art_2697

TITOLI DI CREDITO

ASSEGNO BANCARIO IN BIANCO