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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 31577/2019

Contratti bancari - Cessione dei crediti ex art. 4 della legge n. 130 del 1999 - Estratto conto certificato ex art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità in favore del cessionario dei crediti - Sussistenza - Ragioni.

Il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130 del 1999, può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993, perché l'art. 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, in forza del quale restano "applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti".

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31577 del 03/12/2019 (Rv. 656438 - 01)

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