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Titoli di credito - assegno circolare - Riscossione oltre il termine ex art. 32 r.d. n. 1736 del 1933 – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11387 del 30/04/2019 (Rv. 653798 - 01)

Rifiuto di pagamento della banca in attesa dell'autorizzazione del richiedente l'emissione del titolo - Illegittimità - Applicazione analogica degli artt. 32 e 35. r.d. n. 1736 del 1933 sull'assegno bancario - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In materia di titoli di credito, l'assegno bancario si distingue nettamente da quello circolare che, invece, costituisce un titolo di credito all'ordine, emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per un importo che sia disponibile presso di esso al momento dell'emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall'emittente; ne consegue che, non potendo applicarsi analogicamente le disposizioni dettate, per l'assegno bancario, dagli artt. 32 e 35 del r.d. n. 1736 del 1933, ove l'assegno circolare venga presentato all'incasso oltre il termine previsto dal suddetto art. 32, la banca emittente non può legittimamente rifiutare il pagamento in attesa dell'autorizzazione del richiedente l'emissione del titolo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dal beneficiario di alcuni assegni circolari nei confronti della banca emittente, la quale ne aveva rifiutato la liquidazione, in attesa dell'autorizzazione del richiedente, in ragione del fatto che erano stati presentati all'incasso a quasi un anno di distanza dalla loro emissione).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11387 del 30/04/2019 (Rv. 653798 - 01)