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Contratti bancari - sconto bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 9896/2019

Contratto di sconto - Concluso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Onere della forma scritta - Non previsto, né "ad probationem", né "ad substantiam"

Ai fini della stipula del contratto di sconto, l'onere della forma scritta non era previsto, né "ad probationem" né "ad substantiam", prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, che conteneva, in materia di forma dei contratti, una disposizione analoga a quella poi prevista dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9896 del 09/04/2019 (Rv. 653702 - 01)

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9896

2019