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Intermediazione finanziaria – ‘bond’ argentini – procedimento arbitrale

Contratti di borsa - in genere - intermediazione finanziaria – ‘bond’ argentini – procedimento arbitrale intrapreso in forza dell’accordo ratificato in Italia con l. n. 334 del 1993 – procedimento civile risarcitorio promosso nei confronti dell’intermediario – compatibilità – sussistenza – ragioni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29354 del 14/11/2018

Non è improponibile l'azione intrapresa dall'investitore italiano nei confronti della banca intermediaria nell'acquisto di "bond" argentini, e fondata sulla nullità, l'annullamento o la risoluzione per inadempimento, del contratto di intermediazione finanziaria, oppure sulla responsabilità risarcitoria dell'intermediario in conseguenza degli obblighi che ad esso fanno carico, per effetto della mera pendenza del giudizio arbitrale, precedentemente intrapreso dall'investitore innanzi all'"International Centre for the Settlement of Investiment Disputes" (ICSID), ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 334 del 1993, di ratifica dell'Accordo di Buenos Aires tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina del 22 maggio 1990, perché le due azioni si differenziano riguardo ai soggetti, al "petitum" ed alla "causa petendi".

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 29354 del 14/11/2018