Skip to main content

Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018

Rapporti esauritisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 - Interessi usurari - TEG e CMS applicati - Decreti ministeriali di rilevazione del “tasso soglia” - “CMS soglia” - Separata comparazione - Necessità - “Margine” di interesse residuo - Compensazione con la CMS - Ammissibilità.

In tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 16303 del 20/06/2018