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Titoli di credito - assegno circolare - titoli all'ordine - ammortamento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 26/06/1976

Girata - in bianco - legittimazione del possessore - serie continua di girate - ultima girata in bianco - legittimazione del possessore - sussistenza - eccezione - prova della mala fede o colpa grave del portatore - assegno circolare con girata in bianco del primo prenditore - contrasto fra il precedente possessore e l'attuale legittimo portatore - richiesta di ammortamento da parte del precedente possessore - prova - contenuto.

La detenzione legittima di un assegno circolare, giustificata da una serie continua di girate, anche se l'ultima e in bianco, e di per se sufficiente ad abilitare il portatore all'Esercizio del credito cartolare, salvo che il terzo, il quale rivendichi l'assegno, dimostri che il portatore stesso l'abbia acquistato in mala fede, ovvero con colpa grave (artt 20, secondo comma, della legge cambiaria e 24 della legge sull'assegno). Pertanto, con riguardo ad assegno circolare avente la sola girata in bianco del primo prenditore, nel contrasto fra il precedente possessore, che ne chieda l'ammortamento, per sottrazione o smarrimento senza colpa, e l'attuale legittimo portatore (nel senso indicato), che si opponga tempestivamente all'ammortamento non puo essere preferito il primo soltanto perche abbia provato di aver acquistato validamente il titolo nel corso dei passaggi successivi alla girata in bianco; in quanto il diritto del secondo puo essere pregiudicato esclusivamente dalla dimostrazione della mala fede o colpa grave. Questa dimostrazione, peraltro, non puo fondarsi sulla sola circostanza che l'acquisto del portatore sia di data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di ammortamento, occorrendo anche la prova che la pubblicazione medesima sia in concreto giunta a conoscenza del portatore prima del trasferimento in suo favore del titolo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2393 del 26/06/1976