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Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - azione cambiaria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 571 del 30/01/1985

Esercizio da parte del possessore del titolo non prenditore ne' giratario - esclusione - conseguenze in tema di fideiussione extracambiaria.

Il mero possesso di una cambiale da parte di un soggetto non prenditore ne' giratario di essa non legittima costui all'Esercizio del credito cartolare, perché il titolo non contiene gli elementi idonei a provarne la legittimazione. Ne consegue che il fideiussore extracambiario che dopo il protesto abbia pagato alla banca scontante le somme anticipate allo scontatario ed ottenuto la consegna del titolo, senza girate, può soltanto far valere in surroga della banca (art. 1949 cod. civ.) l'Azione causale (art. 1859 cod. civ.) inerente al rapporto di sconto che a questa compete per ottenere dallo scontatario la restituzione della somma anticipata.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 571 del 30/01/1985