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Titoli di credito - titoli all'ordine – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 16/07/1976

Girata - effetti - promessa di pagamento - girata - in bianco - inclusione.

Nel contenuto tipico della girata deve ravvisarsi anche una dichiarazione negoziale a favore del possessore del titolo, diretta a promettergli che l'emittente pagherà e che, in caso negativo, l'obbligazione si intende assunta dal girante; promessa che, fornita dei caratteri della promessa di pagamento di cui all'art 1988 cod civ, ben può essere fatta valere indipendentemente dalla forza del titolo. Ciò vale anche se la girata e in bianco, poiché la promessa di pagamento può essere diretta ad un creditore indeterminato ma determinabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 16/07/1976