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Titoli di credito - titoli all'ordine - girata - effetti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 16/07/1976

Promessa di pagamento - girata - in bianco - inclusione.

Nel contenuto tipico della girata deve ravvisarsi anche una dichiarazione negoziale a favore del possessore del titolo, diretta a promettergli che l'emittente paghera e che, in caso negativo, l'obbligazione si intende assunta dal girante; promessa che, fornita dei caratteri della promessa di pagamento di cui all'art 1988 cod civ, ben puo essere fatta valere indipendentemente dalla forza del titolo. Cio vale anche se la girata e in bianco, poiche la promessa di pagamento puo essere diretta ad un creditore indeterminato ma determinabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 16/07/1976