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Contratti bancari - deposito bancario - di denaro - a risparmio - libretto di deposito a risparmio - annotazioni – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 07/02/2012

Emissione di documenti di legittimazione al portatore - Funzione certificativa - Conseguenze - Sequestro conservativo presso terzi - Oggetto - Credito risultante alla notifica del sequestro - Debito della banca - Oggetto - Fattispecie relativa al sequestro delle somme, poi convertito in pignoramento.

In tema di deposito bancario, l'emissione dei documenti di legittimazione o titoli rappresentativi (nella specie, un certificato di deposito al portatore e due libretti di risparmio al portatore) non spiega influenza nei rapporti fra banca e depositante, essendo la prima tenuta alla restituzione verso il secondo delle somme di danaro, di cui ha acquistato la proprietà, e non dei documenti probatori, i quali, ai sensi dell'art. 1835 cod. civ., assolvono alla diversa funzione certificativa dell'esistenza del diritto del cliente verso la banca; ne consegue che, in caso di sequestro di dette somme, poi convertito in pignoramento, il vincolo concerne il credito esistente all'atto della notifica del provvedimento cautelare, con obbligo di pagamento - in favore dei creditori del depositante - secondo gli ordini impartiti con il provvedimento di assegnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1689 del 07/02/2012