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Titoli di credito - assegno circolare – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11851 del 19/05/2006

Natura - Mezzo di pagamento - Consegna - Efficacia estintiva - Condizioni - Girata per l'incasso - Effetti - Mandato - Opponibilità al giratario delle eccezioni fondate su rapporti personali con il girante - Sussistenza - Emissione - Delegazione di pagamento - Rinunzia ad opporre la compensazione con un credito dell'emittente nei confronti del girante - Esclusione - Fondamento.

L'assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell'autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l'adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti. Ad esso è quindi applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 86 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, l'art. 22 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669, ai sensi del quale il giratario per l'incasso agisce in qualità di mandatario del girante, con la conseguenza che l'obbligato può opporgli le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con il girante, ivi compresa quella di compensazione: pertanto, in caso di presentazione del titolo per il pagamento da parte di una banca girataria per l'incasso, la banca emittente è legittimata ad opporre a quest'ultima la compensazione tra il debito cartolare ed un credito da essa vantato nei confronti del beneficiario dell'assegno. L'opponibilità di tale eccezione non è esclusa dall'accettazione dell'ordine di emettere il titolo, non comportando la stessa una rinuncia a far valere la compensazione, in quanto, configurandosi la fattispecie come delegazione di pagamento, in cui l'ordinante assume la posizione di delegante, la banca emittente quella di delegato ed il beneficiario quella di delegatario, la banca emittente non assume alcuna obbligazione nei confronti di quest'ultimo fino al momento in cui emette l'assegno, e non è quindi legittimata, prima di tale momento, ad eccepire la compensazione, non sussistendo contrapposte ragioni di credito con l'ordinante.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11851 del 19/05/2006