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Titoli di credito - assegno bancario - postdatato – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010

Nullità dell'assegno - Esclusione - Effetti ulteriori - Qualità di titolo esecutivo - Insussistenza - Fondamento.

La postdatazione dell'assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l'assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010