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Titoli di credito - assegno bancario - in bianco – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16556 del 14/07/2010

Titolo mancante dell'indicazione del prenditore - Diritto del mero possessore al pagamento - Sussistenza - Fondamento.

Il possessore di un assegno bancario, in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questi possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16556 del 14/07/2010