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Titoli di credito - assegno bancario - in bianco – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15688 del 21/06/2013

Mancata indicazione del prenditore - Mero possessore del titolo - Legittimazione della pretesa al credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità dell'assegno come promessa di pagamento - Prova della promessa a favore del mero possessore - Necessità.

 In materia di titoli di credito, il mero possessore di un assegno bancario che non risulti né prenditore né giratario dello stesso (nella specie, sul titolo mancava l'indicazione del beneficiario) non é legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l'assegno sia a lui pervenuto abusivamente. Né l'assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15688 del 21/06/2013