Skip to main content

Contratti di borsa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21477 del 15/09/2017

Intermediari abilitati - Obblighi di verifica delle operazioni in valuta - Art. 20 d.P.R.n. 148 del 1988 - Ambito applicativo - Fondamento.

Gli intermediari abilitati all’esportazione di valuta verso paesi extracomunitari sono tenuti alla verifica della regolarità delle operazioni con l’estero, valutarie e in cambi, prevista dall’art. 20 del d.P.R. n. 148 del 1988 che, avendo finalità di identificazione degli obblighi di diligenza degli intermediari a garanzia della liceità delle operazioni e a scopo di prevenzione del riciclaggio, non è derogato dal d.m. del Ministero del commercio estero in data 27.4.1990 avente la diversa finalità di facilitazione valutaria.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21477 del 15/09/2017

CONTRATTI DI BORSA

CONTRATTI