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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13258 del 25/05/2017

Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze - Prova del credito della banca - Produzione degli estratti integrali dall'apertura del conto - Necessità - Insussistenza dell'onere per la banca di conservare la documentazione contabile oltre il decennio - Irrilevanza - Applicazione in concreto della clausola invalida - Valutazioni riservate al giudice di merito - Condizioni.

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l’entità del proprio credito, ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, non potendo invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, né il giudice può ritenere che la clausola invalida non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli estratti conto, salvo che la banca abbia allegato e provato la sopravvenuta inettitudine della medesima clausola a disciplinare il rapporto bancario in conformità a quanto in essa previsto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13258 del 25/05/2017