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interessi - anatocismo - contratto di conto corrente bancario Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20172 del 03/09/2013

interessi - anatocismo - contratto di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000 - Nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici - Necessità di calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione - Tutela dell'affidamento della banca per "overruling" - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20172 del 03/09/2013

 

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In ipotesi di conto corrente bancario stipulato anteriormente al 22 aprile 2000, l'esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, non integra alcuna ipotesi di "overruling" a tutela dell'affidamento incolpevole della banca stessa, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20172 del 03/09/2013 

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1283