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Mutuo - mutuatario - interessi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017

Contratto di mutuo – Valutazione della natura usuraria – Spese di assicurazione – Ricomprensione tra i costi da conteggiare – Condizioni – Collegamento tra spesa per l'assicurazione e contratto di mutuo – Contestualità del versamento del premio assicurativo e dell’erogazione del mutuo – Conseguenze – Presunzione di collegamento.

Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017