Skip to main content

Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016

Assegno bancario non trasferibile - Pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso - Disciplina e conseguenze - Responsabilità della banca - Sussistenza.

L'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (legge assegni), nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore, o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento, disciplina in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile, con deviazione dalla regola generale che libera il debitore che esegua il pagamento in buona fede in favore del creditore apparente (art. 1189 c.c.), sicché, in caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non era legittimato, la banca non è liberata dall'originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di ipotesi di obbligazione "ex lege".

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14777 del 19/07/2016